Decreto legislativo 29.12.2011, n. 229
1. Con il decreto di cui all'articolo 5 sono altresì stabilite, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e DigitPA, le modalità di trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 2 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ed ogni elemento necessario ad assicurare la corretta ed efficace attivazione del processo di rilevazione di cui al presente decreto.
2. Tale trasmissione si considera assolta se effettuata con le informazioni minime di cui all'articolo 5 verso altre banche dati gestite da amministrazioni dello Stato i cui dati, secondo quanto specificato all'articolo 7, confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 l'obbligo di trasmissione si intende assolto qualora siano trasmesse le informazioni minime di cui all'articolo 5.
3. Per i dati già trasmessi ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'obbligo di cui all'articolo 2 si intende adempiuto con la trasmissione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; la medesima Autorità rende disponibili detti dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.
4. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 163, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 per cui l'obbligo si intende adempiuto con la trasmissione al CIPE che provvede a condividere le informazioni ai fini dell'alimentazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche.
5. L'obbligo di trasmissione delle informazioni previsto all'articolo 2, se riguardante opere già oggetto di rilevazione nell'ambito del sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico n
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