Decreto legge 29.12.2011, n. 216
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 1476, commi 2 e 3, le parole: «ufficiali, sottufficiali e volontari», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti»;
01a) all'articolo 1477, comma 3, le parole: «immediatamente rieleggibili una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «rieleggibili due sole volte»;
a) all'articolo 2214, comma 1, le parole: «per gli anni dal 2001 al 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2001 al 2012»;
b) all'articolo 2223, comma 1, le parole: «dal 2012» e «Fino al 2011» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dal 2013» e «Fino al 2012»;
c) all'articolo 2243, comma 1, le parole: «sino al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2015 »;
c-bis) all'articolo 2257, comma 1, le parole: «30 luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio 2012»;
c-ter) all'articolo 2257, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. I procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza devono concludersi entro il 15 luglio 2012»;
2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «2011-2012» sono sostituite dalle seguenti: «2013-2014».
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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