Nota Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 28.12.2011, prot. n. 1922
Prime istruzioni operative in materia di soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS ai sensi dell'articolo 21 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
Premessa
Il presente messaggio intende fornire le prime istruzioni operative con riferimento alla soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS prevista dall'articolo 21 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011, S.O. n. 276.
Al riguardo, si evidenzia che il comma 1 dell'articolo 21 prevede la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS e la loro contestuale incorporazione nell'INPS con effetto dal 1° gennaio 2012, limitando, tuttavia con immediatezza, l'attività dei su indicati enti agli atti di ordinaria amministrazione dal 6 dicembre 2011 - data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011 - sino al 31 dicembre 2011.
Per quanto precede, a partire dal 1° gennaio 2012, tutte le attività e le funzioni rientranti nella competenza dei soppressi INPDAP ed ENPALS sono imputate all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti incorporati.
L'INPS potrà, quindi, procedere al proprio riassetto organizzativo - sulla base di quanto stabilito dal comma 7 del su indicato articolo 21 - all'esito dell'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi all'INPS, previsti dal comma 2 del medesimo articolo.
Sino all'emanazione dei richiamati decreti di trasferimento delle risorse dovranno, dunque, essere svolti tutti gli atti propedeutici al trasferimento delle attività e del personale degli enti soppressi.
In relazione a quanto precede, si forniscono le seguenti istruzioni operative.
1) Attività degli organi degli enti soppressi
Per quanto attiene alle attività degli organi degli enti soppressi, si ribadisce che le stesse, sino al 31 dicembre 2011, dovranno essere limitate agli atti di ordinaria ammin
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