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CCNI 22.02.2011

Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2011/2012.

Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola

Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 agli artt. 4 comma 2 e 10 fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola.

2. Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2011/12.

3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.

4. Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, in concomitanza alla definizione degli organici per l'a.s. 2011/12 particolare riguardo alla scuola secondaria di II grado, per verificare le ricadute sul personale derivanti dai provvedimenti ancora in corso di emanazione per individuare utili soluzioni atte a tutelare la conservazione della titolarità del personale docente educativo ed A.T.A. interessato.

5. Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell'art. 462 del D.L.vo n. 297/94 entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.

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