C.M. MIUR 22.02.2011, n. 15
Dottorato di Ricerca e problematiche connesse.
Con C.M. n. 120 del 4 novembre 2002, in riferimento alla normativa di cui all'art. 52 - comma 57 - della legge 28.12.2001, n. 448 (con cui sono state apportate integrazioni alle disposizioni di cui alla legge n. 476 del 13.8.1984, riguardante norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università), sono state impartite istruzioni in merito alle modalità di concessione e di fruizione del congedo straordinario per motivi di studio per i docenti ammessi alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.
Con la predetta C.M. n. 120/2002, sono stati peraltro evidenziati alcuni precetti fondamentali discendenti dalla normativa di riferimento e che di seguito si ritiene di dover richiamare:
la concessione del congedo straordinario non è subordinata all'effettuazione dell'anno di prova;
la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all'intera durata del dottorato.
il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità.
il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art.2 della legge 476/84. Utili chiarimenti in merito sono stati forniti dall'INPDAP - Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali - con nota prot. 1181 del 19 ottobre 1999.
Le indicazioni discendenti da tali precetti non sembra possano dare adito ad interpretazioni difformi da quanto la normativa di riferimento avesse voluto evidenziare, e comunque numerose sono le richieste di chiarimento che da più parti pervengono a questa Direzione Generale: in particolare quelle che assumono maggior rilievo riguardano le questioni relative a:
- Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso
- Dottorati di ricerca indetti dalle Università straniere
- Congedo al personale con nomina a tempo determinato
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