Nota MIUR 24.02.2011, prot. n. 1603
Concorsi per soli titoli per l'accesso ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA della scuola, di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94. Istruzioni e indicazioni operative.
Com'è noto, con lettera circolare prot. 8166 del 5 giugno 2009 sono stati forniti utili elementi di istruzione ed indicazioni operative concernenti le procedure concorsuali in oggetto indicate allo scopo di garantire omogeneità di trattamento agli aspiranti all'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94.
Il nuovo CCNL - scuola, per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 27.11.2007, ha modificato i titoli di studio per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, per cui si è reso necessario riformulare l'attuale O.M. 21/09 che, rispetto alla precedente OM 91/04, prende in considerazione i nuovi titoli di studio richiesti per l'accesso ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA della scuola, così come individuati dall'art. 4 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008.
Di conseguenza, non potendosi più applicare il criterio della valutazione del migliore titolo di studio tra quelli previsti per l'accesso in virtù dell'unicità del titolo di studio oggi richiesto dalla Tabella B allegata al CCNL 2006/09, sostituita dall'art. 4 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti con specifico riguardo ai sottoindicati punti.
1 - Domanda di aggiornamento (Allegato B2)
I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:
a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
c) chiedere l'aggiornamento, per il solo profilo di assistente tecnico, in aggiunta o in alternativa alla richiesta di cui alle precedenti lettere a) e b) sulla base di nuovi titoli di accesso ai laboratori, ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale;
d) non produrre alcuna domanda.
Ai fini di cui alla lettera a), nel caso di conseguimento
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