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D.M. MIUR 03.01.2011, n. 2.

Art. 4 -

1. I candidati di cui all'Art. 2, lett. c) del presente decreto sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale mediante una nuova valutazione degli elaborati. A ciascun elaborato sono attribuiti un giudizio e un punteggio secondo i criteri predeterminati dalla commissione giudicatrice.

2. La commissione giudicatrice è tenuta a garantire l'anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione, adottando, a tal fine, ogni misura ritenuta idonea.

3. I candidati risultati idonei a seguito della valutazione di cui al comma 1 sono ammessi a frequentare il corso di formazione di cui al successivo Art. 5.

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