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D.M. MIUR 03.01.2011, n. 2.

Art. 7 -

1. Le procedure di rinnovazione del concorso di cui all'Art. 1 devono essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della Legge n. 202/2010.

2. Ultimate le procedure di rinnovazione la commissione formula graduatorie generali di merito, distinte per settori formativi, nelle quali sono collocati i candidati di cui all'Art. 2, lett. c), del presente decreto.

3. Con provvedimento del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, accertata la regolarità delle procedure e tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente - D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni - sono approvate le graduatorie generali di merito distinte per settore formativo. Le graduatorie rimangono valide per ventiquattro mesi dalla data della loro approvazione.

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