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D.M. MIUR 31.01.2011, n. 6

Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado - Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni - Anno scolastico 2010/2011.

Formula iniziale

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", in particolare l'articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l'articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, capoverso "Art. 3, comma 3" e capoverso "Art. 4, comma 1" della citata legge 11 gennaio 2007, n. 1, secondo cui il Ministro della Pubblica Istruzione, annualmente, indica le materie che formano oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e sceglie le materie da affidare ai commissari esterni delle commissioni;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 1,capoverso "Art. 4, comma 1" della citata legge 11 gennaio 2007, n. 1, la commissione per gli esami di Stato è composta da non più di sei com

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