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D.M. MIUR 31.01.2011, n. 8

Art. 3 -

1. Nelle more della definizione di specifici percorsi formativi destinati alla specializzazione in musica del personale docente della scuola primaria, si farà riferimento al possesso di uno o più dei seguenti titoli conseguiti presso istituzioni dell'alta formazione musicale:

a. Diploma quadriennale in didattica della musica;

b. Diploma biennale di cui al Decreto Ministeriale 28 settembre 2007 n. 137;

c. Diploma accademico di secondo livello;

d. Diploma conseguito secondo l'ordinamento previgente il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212;

e. Diploma accademico di primo livello;

f. Diploma accademico specifico in didattica della musica o in musica per l'educazione conseguito all'estero presso istituzione di alta formazione musicale il cui titolo finale è equiparato secondo la normativa vigente.

2. Nell'ambito degli accordi di rete di cui all'articolo 2, possono altresì essere utilizzati docenti delle classi di concorso A031, A032 e A077 nell'ambito dell'organico assegnato, purché l'utilizzo di detto personale non produca esuberi nell'organico destinato alla scuola primaria;

3. Il possesso dei titoli di cui al comma 1 e al comma 2 è completato dalle specifiche attività formative di cui all'articolo 11, al fine di integrare le competenze musicali con le specifiche esigenze didattiche connesse all'insegnamento nella scuola primaria.

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