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D.M. MIUR 31.01.2011, n. 8

Art. 5 -

1. Gli Uffici Scolastici Regionali individuano, a partire dalle province in cui sono attivate sezioni di liceo musicale, attraverso specifico bando, le istituzioni scolastiche nelle quali avviare le attività di cui all'articolo 4.

2. Il bando di cui al comma 1 individua, tra i requisiti preferenziali:

a. la disponibilità di adeguate risorse strutturali;

b. la valutazione del piano dell'offerta formativa e lo sviluppo, nel corso degli anni, di iniziative indirizzate alla valorizzazione dell'apprendimento musicale;

c. la collaborazione con istituzioni, enti e associazioni di comprovata qualificazione nell'apprendimento musicale dell'infanzia ovvero nella didattica della musica;

d. la disponibilità di personale qualificato;

e. l'adesione al progetto di enti, fondazioni, soggetti pubblici e privati disponibili a sostenere, finanziare ovvero cofinanziare le attività.

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