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D.P.C.M. 26.01.2011

Determinazione dei limiti e delle modalità applicative delle disposizioni del Titolo II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca (11A06420) . (G.U. 20.05.2011, n. 116)

Titolo I - Principi generali

Art. 2 - Principi generali

1. La misurazione e la valutazione della performance del personale di cui all'art. 1, comma 1, sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni, nonché alla crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti dal personale anzidetto in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri e di trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento, nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca riconosciuta dall'art. 33 della Costituzione e della libertà professionale prevista dall'art. 15 della Carta di Nizza, come recepita dal Trattato di Lisbona.

2. Le istituzioni adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance del personale di cui all'art. 1, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dell'attività e dei servizi, avvalendosi del sistema di misurazione e valutazione della performance di cui agli articoli 5, 10 e 14.

3. Le istituzioni assicurano la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance mediante la pubblicazione nel proprio sito informatico secondo le modalità generali di cui agli articoli 8, 12 e 15.

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