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D.P.C.M. 26.01.2011

Determinazione dei limiti e delle modalità applicative delle disposizioni del Titolo II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca (11A06420) . (G.U. 20.05.2011, n. 116)

Titolo I - Principi generali

Art. 3 - Merito e premi

1. Le istituzioni promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa ed individuale del personale di cui all'art. 1, comma 1, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, e valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.

2. È vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2009, secondo le modalità di applicazione del presente decreto.

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