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D.P.C.M. 26.01.2011

Determinazione dei limiti e delle modalità applicative delle disposizioni del Titolo II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca (11A06420) . (G.U. 20.05.2011, n. 116)

Titolo II - Istituzioni scolastiche

Capo I - Misurazione, valutazione e trasparenza della performance individuale del personale docente degli istituti e scuole del primo e secondo ciclo di istruzione e delle istituzioni educative

Art. 7 - Ambiti di misurazione e valutazione delle performance individuali

1. L'attività di misurazione e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi viene effettuata sulla base del sistema di cui all'art. 5 ed è collegata:

a) al grado di raggiungimento degli specifici obiettivi;

b) alla qualità e quantità del contributo della performance individuale all'istituzione scolastica di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e relazionali.

2. Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

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