D.P.C.M. 26.01.2011
Titolo III - Istituzioni di alta formazione artistica e musicale
Capo I - Misurazione, valutazione e trasparenza della performance individuale nelle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.
1. Le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, tenuto conto di quanto previsto dai regolamenti di cui all'art. 14, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, relativi alla valutazione delle attività degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM), assicurano:
a) la misurazione e la valutazione della performance dei docenti, previa definizione di obiettivi, indicatori e standard;
b) l'utilizzo di sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito e delle eccellenze;
c) la trasparenza dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), d'intesa con la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'art. 13, comma 12, del decreto legislativo n. 150 del 2009, individua specifici obiettivi, indicatori e standard nonché le modalità per assicurare il ciclo di gestione della performance dei docenti delle istituzioni AFAM.
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