Decreto legislativo 23.06.2011, n. 118
Titolo I - Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali
1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all'articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. 38
2. L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'articolo 2, è costituita dai programmi. 39
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