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Decreto legislativo 23.06.2011, n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (G.U. 26.07.2011, n. 172)

Titolo I - Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali

Art. 13 - Definizione del contenuto di missione e programma

1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all'articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. 38

2. L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'articolo 2, è costituita dai programmi. 39

38

Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. o), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

39

Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. o), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

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