Decreto legislativo 23.06.2011, n. 118
Titolo I - Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali
1. Con le modalità definite dall'art. 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato. Le codifiche SIOPE degli enti in contabilità civilistica sono aggiornate in considerazione della struttura del piano dei conti integrato degli enti in contabilità finanziaria. 26
2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrati.
Comma così sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.
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