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Decreto legislativo 30.06.2011, n. 123

Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (G.U. 03.08.2011, n. 179)

Titolo II - Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti delle amministrazioni statali

Capo I - Controllo preventivo

Art. 7 - Controllo amministrativo

1. A seguito della registrazione contabile prevista dall'articolo 6, sono accantonate e rese indisponibili le somme fino al momento del pagamento. L'ufficio di controllo procede all'esame degli atti di spesa sotto il profilo della regolarità amministrativa, con riferimento alla normativa vigente.

1-bis. Fermo restando il disposto dell'articolo 8, comma 4-bis, l'ufficio di controllo verifica in via preventiva che i pagamenti siano coerenti con il cronoprogramma di cui all'articolo 34, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 10

2. L'ufficio di controllo richiede chiarimenti o comunica le osservazioni nei termini indicati dall'articolo 8.

3. In caso di esito negativo del controllo di cui al comma 1, gli atti non producono effetti a carico del bilancio dello Stato, salvo che sia esplicitamente richiesto di dare ulteriore corso al provvedimento, sotto la responsabilità del dirigente titolare della spesa ai sensi dell'articolo 10.

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Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera e), D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93.

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