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Decreto legislativo 30.06.2011, n. 123

Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (G.U. 03.08.2011, n. 179)

Titolo II - Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti delle amministrazioni statali

Capo I - Controllo preventivo

Art. 8 - Termini del controllo

1. Gli atti di cui all'articolo 5, contestualmente alla loro adozione, sono inviati all'ufficio di controllo che, entro trenta giorni dal ricevimento, provvede all'apposizione del visto di regolarità amministrativa e contabile. Per i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), l'ufficio di controllo si pronuncia entro sessanta giorni. Per gli accordi in materia di contrattazione integrativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), restano fermi i termini previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali. Per i pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano le disposizioni del comma 4-bis. 11

2. Fatte salve le norme in materia di controllo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, trascorso il termine di cui al comma 1 senza che l'ufficio di controllo abbia formulato osservazioni o richiesto ulteriore documentazione, l'atto è efficace e viene restituito munito di visto.

3. In presenza di osservazioni o di richiesta di chiarimenti, salvo quanto previsto al comma 4-bis, i termini per l'espletamento del controllo di cui al comma 1 sono interrotti fino al momento in cui l'ufficio di controllo riceve i documenti o i chiarimenti richiesti.

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