Decreto legislativo 30.06.2011, n. 123
Titolo II - Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti delle amministrazioni statali
Capo II - Controllo successivo
1. I rendiconti amministrativi dimostrano, nella sezione finanziaria, tutte le entrate e le uscite riguardanti l'intervento o le spese delegate, con indicazione della provenienza dei fondi, dei soggetti beneficiari e della tipologia delle spese sostenute, secondo lo schema predisposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, i rendiconti dei commissari delegati, straordinari o comunque denominati contengono anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinti in certi, esigibili e di difficile riscossione, nonché dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo, con l'indicazione della relativa scadenza.
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