Decreto legislativo 30.06.2011, n. 123
Titolo III - I controlli dei collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti e organismi pubblici
1. I rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze negli organi di cui all'articolo 21 sono tenuti a trasmettere i verbali e i documenti contabili al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche mediante forme di comunicazione telematica, secondo la normativa vigente, nonché a fornire alla stessa ogni informazione richiesta.
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