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D.P.C.M. 30.06.2011

Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie. (G.U. 29.08.2011, n. 200)

Art. 4 - Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione unica appaltante

1. I rapporti tra SUA e l'ente aderente sono regolati da convenzioni. La convenzione prevede, in particolare:

a) l'ambito di operatività della SUA determinato, con riferimento ai contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi, sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento nonché i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed il responsabile del procedimento della SUA ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA;

c) gli oneri rispettivamente a carico dell'ente aderente e della SUA in ordine ai contenziosi in materia di affidamento;

d) l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere alla SUA l'elenco dei contratti di cui alla lettera a), per i quali si prevede l'affidamento nonché l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere, su richiesta della SUA, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti;

e) l'obbligo per l'ente aderente di comunicare alla SUA le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto.

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