Nota MIUR 24.06.2011, prot. n. 4334
Scuole paritarie: numero minimo di alunni per classe.
Come è noto l'art. 1, comma 6, lettera f), del D.M. n. 267 del 29.11.2007 prevede che, all'atto della presentazione dell'istanza per il riconoscimento della parità, il gestore o il rappresentante legale della gestione dichiari "l'impegno a costituire corsi completi e a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad 8, per rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche".
Il TAR del Lazio, Sez. III bis, con sentenze n. 7265/09 e n. 7269/09, passate in giudicato, ha annullato la predetta disposizione "limitatamente alla parte in cui non prescrive una disciplina di dettaglio che garantisca l'intero iter scolastico nella scuola paritaria, e non esclude la perentorietà della previsione della formazione di classi composte da un numero di alunni non inferiore a 8".
Pertanto, considerata la necessità di dare ottemperanza al giudicato formatosi sulle predette sentenze, si invitano le SS.LL a tenere conto, in sede di riconoscimento della parità scolastica, dell'annullamento dell'art.1, comma 6, lettera f), del D.M. n. 267 del 29.11.2007.
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