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Decreto MIUR - D.G. 13.07.2011

Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi. (G.U. 15.07.2011, n. 56)

Art. 16 - Vincitori del concorso

1. I candidati utilmente collocati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori e sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e tirocinio di cui al successivo all'art. 17.

2. I vincitori, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che effettuano il periodo di formazione e tirocinio, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non inferiore a 6 anni. Coloro che rifiutano l'assegnazione sono depennati dalla graduatoria. Le assunzioni sono subordinate al regime autorizzatorio di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le graduatorie hanno validità triennale a decorrere dalla data della pubblicazione.

4. L'assegnazione della sede, disposta sulla base dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tiene conto delle specifiche esperienze professionali acquisite.

5. Le sedi aventi particolari finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31.10.1975, n. 970 sono assegnate ai vincitori di concorso in possesso del relativo titolo di specializzazione, che dovrà essere prodotto con le modalità e nei termini previsti per i titoli di preferenza di cui all'art.14.

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