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Decreto MIUR - D.G. 13.07.2011

Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi. (G.U. 15.07.2011, n. 56)

Art. 17 - Durata e struttura del periodo di formazione e tirocinio

1. Il periodo di formazione e tirocinio per i vincitori del concorso ha durata non superiore a quattro mesi e, comunque, non inferiore a tre.

2. L'attività di formazione si svolge parte in presenza e parte con strumenti info-telematici. È finalizzata all'arricchimento delle competenze relative all'analisi del contesto esterno alla scuola, alla progettualità formativa, ai rapporti con i soggetti interni ed esterni alla scuola, alla gestione dell'organizzazione scolastica ivi compresi gli aspetti giuridici, finanziari ed informatici.

3. La durata ed i contenuti delle attività formative sono indicati nell'Allegato tecnico che è parte integrante del bando.

4. Il periodo di tirocinio è finalizzato al consolidamento delle competenze connesse alla funzione dirigenziale e si svolge presso istituzioni scolastiche anche in collegamento con università, amministrazioni pubbliche, imprese.

5. Il periodo di formazione e tirocinio è valido se le assenze, debitamente giustificate e documentate, non superano un sesto delle ore complessive svolte in presenza. In caso di assenze giustificate e documentate superiori al limite di ore stabilite, il corsista partecipa al successivo corso di formazione e tirocinio. In caso di assenze ingiustificate e/o non documentate, il corsista decade dalla graduatoria dei vincitori del concorso di cui all'art. 15.

6. Il periodo di formazione e tirocinio si conclude con una relazione scritta nella quale il corsista illustra sinteticamente il percorso formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio.

7. Gli Uffici Scolastici Regionali, per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di form

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