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Decreto MIUR - D.G. 13.07.2011

Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi. (G.U. 15.07.2011, n. 56)

Art. 18 - Presentazione dei documenti di rito

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o inviare all'Ufficio Scolastico Regionale competente, entro il termine perentorio stabilito con apposita comunicazione del Direttore generale regionale dello stesso Ufficio Scolastico Regionale, a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, il certificato medico attestante l'idoneità fisica al nuovo impiego. Detto certificato, rilasciato dall'autorità sanitaria competente per territorio, deve attestare che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato di dirigente scolastico.

2. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante all'impiego stesso ed al normale e regolare rendimento di lavoro.

3. Qualora il candidato sia invalido, il certificato medico deve essere rilasciato esclusivamente dalla A.S.L. di appartenenza dell'aspirante e contenere, oltre all'attestazione che è stato eseguito il prescritto accertamento sierologico ed una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché una descrizione delle condizioni attuali risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto la capacità lavorativa e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle funzioni da svolgere.

4. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.

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