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Decreto MIUR - D.G. 13.07.2011

Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi. (G.U. 15.07.2011, n. 56)

Art. 19 - Assunzione in servizio

1. I candidati dichiarati vincitori e in regola con la prescritta documentazione hanno titolo ad essere assunti in servizio in qualità di dirigente scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel limite dei posti effettivamente vacanti e disponibili annualmente, e sono tenuti a effettuare il corso di formazione di cui all'art. 17. Le assunzioni sono effettuate nell'ordine delle graduatorie di cui all'art. 15, previa stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro, a norma del vigente C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale dell'autonoma Area della dirigenza scolastica del comparto scuola.

2. Il numero dei posti annualmente vacanti e disponibili per le assunzioni dei vincitori è determinato prima delle assunzioni, a norma delle vigenti disposizioni, tenendo conto dei posti riservati alla mobilità, con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale competente, da pubblicare all'albo dell'Ufficio medesimo.

3. I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di cui al comma 1 e sono tenuti alla permanenza in servizio nell'ambito regionale per un periodo di 6 anni.

4. Ai dirigenti scolastici assunti in servizio compete il trattamento economico relativo alla predetta qualifica prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa vigente.

5. La costituzione del rapporto di lavoro è, comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

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