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Decreto MIUR - D.G. 13.07.2011

Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi. (G.U. 15.07.2011, n. 56)

Art. 7 - Commissioni giudicatrici

1. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del dirigente generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente secondo le indicazioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, art. 10 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 - Serie generale - del 9 settembre 2008.

2. Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni qualora i candidati superino complessivamente le 500 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100, ai sensi dell'art.2, comma 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001 n. 341.

3. Al fine di assicurare la pari opportunità tra uomini e donne almeno un terzo dei posti dei componenti delle commissioni esaminatrici deve essere riservato, salvo motivata impossibilità, alle donne.

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