Decreto legge 06.07.2011, n. 98
Titolo I - Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate
Capo I - Riduzione dei costi della politica e degli apparati
1. La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc.
2. Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.
3. Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo.
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