Decreto legge 06.07.2011, n. 98
Titolo I - Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate
Capo I - Riduzione dei costi della politica e degli apparati
1. I voli di Stato devono essere limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale.
2. Eccezioni rispetto a questa regola devono essere specificamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali, e rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.
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