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Decreto legge 06.07.2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (G.U. 06.07.2011, n. 155)

Titolo I - Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate

Capo II - Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche

Art. 10 - Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica

1. Sono preselettivamente esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. 9

2. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato C.

3. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 2.

4. I Ministri co

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