D.M. MIUR 05.07.2011, n. 57
1. La dotazione organica di diritto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2010/11 è stabilita nella tabella E, colonna A, che riporta la terza e ultima quota dell'incremento della dotazione di diritto di cui all'art. 2, comma 414, della legge n. 244/2007, che è pari al 70 per cento dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007. Nella medesima Tabella E, colonna C, sono riportati il numero di posti, compresi quelli dell'organico di diritto, di cui si prevede l'attivazione in organico di fatto da ciascuna Regione, salvo le deroghe da autorizzare secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l'alunno.
2. I Direttori generali regionali determinano la dotazione organica per l'infanzia e ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nel precedente comma 1.
3. Nell'ambito dei contingenti assegnati, i Direttori generali regionali assicurano che la distribuzione degli insegnanti di sostegno sia correlata alla effettiva presenza di alunni disabili, tenendo anche conto delle risorse messe a disposizione dalle Regioni e dagli Enti locali.
4. In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80, del 22 febbraio 2010, nell'ottica di apprestare un'adeguata tutela dei disabili e in particolare di quelli che si trovano in condizione di gravità, viene ripristinata la disposizione di cui all'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga, secondo le effettive esigenze r
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