D.M. MIUR 05.07.2011, n. 57
1. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, una volta concluse le interlocuzioni e i confronti con le Regioni e con gli Enti Locali per realizzare la piena coerenza tra il piano dell'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse, dopo aver dato informativa alle Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento alle zone montane e alle piccole isole; particolare riguardo va dato anche alle zone in cui siano presenti fenomeni consistenti di dispersione e di abbandono.
2. I Direttori generali regionali, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi e articolazioni di istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogico-didattica, formativa e sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.
3. Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale su proposta dei D
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