D.M. MIUR 05.07.2011, n. 57
1. Le classi sono costituite secondo i parametri e i criteri stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 "regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell'offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate. L'applicazione della C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010, relativa alla distribuzione tra le classi degli alunni con cittadinanza non italiana, non dovrà comportare incrementi al numero della classi stesse.
2. I dirigenti scolastici provvederanno alla formazione delle classi prime secondo criteri di uniforme distribuzione evitando squilibri numerici tra le stesse.
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