D.M. MIUR 05.07.2011, n. 57
1. Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese quelle connesse all'integrazione degli alunni disabili e tenendo conto dell' eventuale articolazione della scuola in sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali. Le dotazioni organiche degli istituti di secondo grado sono determinate per la classi prime e seconde con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi indirizzi o percorsi previsti dai nuovi Regolamenti e per le classi terze, quarte e quinte dell'istruzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4 del regolamento e per le classi terze dell'istruzione professionale secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del regolamento e comunque in applicazione del decreto interministeriale in corso di registrazione che reca l' individuazione degli insegnamenti da ridurre.
2. Ai sensi dell'art. 35, 1 comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 21 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. In applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali, le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali e, comunque, nel rispetto degli obi
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