D.M. MIUR 05.07.2011, n. 57
1. L'articolazione e la quantificazione delle attività educative e didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 10 del decreto legislativo n. 59/2004, integrato dal Capo IV, articoli 23/26, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall'art. 5 del Regolamento sul primo ciclo.
2. Tenuto conto dei piani di studio e del quadro orario delle discipline stabiliti dal citato art. 5 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 20 marzo 2009 relativo al primo ciclo, l'assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 37 del 26 marzo 2009.
3. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale, può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta formulata dalla maggioranza delle famiglie che consenta l'attivazione di una classe intera. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità possono essere attivati sulla base di economie realizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.
4. Le classi funzionanti a tempo prolungato sono ricondotte all'orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e nella impossibilità di garantire la previsione del funzionamento di un corso intero a tempo prolungato. Restano salve le classi attualmente funzionanti.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.