D.M. MIUR 05.07.2011, n. 57
1. Gli istituiti di secondo grado acquisiscono la denominazione di licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore tecnologico, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi del settore servizi e del settore industria ed artigianato. Gli istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale o di licei) o sezioni di liceo Musicale e coreutico assumono la denominazione di "istituti di istruzione secondaria superiore".
2. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento sul dimensionamento, il numero delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo classico, terza classe dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei quali sia possibile accedere dal biennio comune a più corsi di qualifica, prima o unica classe dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata) si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento.
3. Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o di sezione di liceo musicale e coreutico secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 81/2009.
4. In considerazione della progressiva applic
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