D.M. MIUR 05.07.2011, n. 57
1. I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di uno dei 21 titoli di qualifica professionale di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali il 15 giugno 2010, con il quale è stato recepito l'Accordo in sede Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni, secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 29 novembre 2007.
2. I percorsi di IeFP di cui al primo comma possono essere attivati dagli istituti professionali, fermo restando la competenza delle Regioni e la presenza degli stessi nell'ambito della programmazione regionale, in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità previste dall'Intesa in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 e recepite nelle linee-guida di cui all'art. 13, comma l-quinquies della legge n. 40/07:
- tipologia A "offerta sussidiaria integrativa" (Linee guida, capo II, punto 2). Gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire, a conclusione del terzo anno, una delle 21 qualifiche professionali di cui all'allegato 2 della citata intesa del 16 dicembre 2010. A tal fine, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie i percorsi di qualifica corrispondenti, in base a quanto previsto dalla tabella allegato n. 3 della citata intesa del 16 dicembre 2010, a quelli realizzati nel corrente anno scolastico. Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti Professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'art. 5, comma
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.