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D.M. MIUR 11.07.2011, n. 59

Disposizioni sulla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle terze, quarte e quinte classi degli istituti tecnici - a.s. 2011/2012. (G.U. 24.10.2011, n. 248)

Art. 5 -

Le cattedre continuano ad essere costituite secondo i criteri e le procedure attualmente previste dalle norma vigenti, utilizzando il nuovo quadro orario ridotto, fermo restando che le stesse non possono comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l'orario necessario per completare la cattedra sino a 18 ore può essere utilizzato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.

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