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D.M. MIUR 11.07.2011, n. 59

Disposizioni sulla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle terze, quarte e quinte classi degli istituti tecnici - a.s. 2011/2012. (G.U. 24.10.2011, n. 248)

Art. 6 -

Gli indirizzi maxisperimentali per i quali non esiste nel sistema informativo un piano orario predefinito, il direttore regionale, nella costituzione delle cattedre, dovrà fare riferimento alle riduzioni di orario delle classi di concorso delle classi terze, quarte e quinte previste per i corrispondenti indirizzi di ordinamento, adeguando i piani orari delle citate classi terze, quarte e quinte a 32 ore settimanali. L'adattamento dell'orario deve essere effettuato in modo da ridurre del 20% l'orario previsto dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso con orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Qualora la classe di concorso comprenda più insegnamenti, il dirigente scolastico, sulla base della delibera del collegio dei docenti e in coerenza con la previsione del POF, individua le ore degli insegnamenti da ridurre, assicurando che gli stessi abbiano un carico orario non inferire a 2 ore settimanali.

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