D.M. MIUR 21.07.2011, n. 313
1. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento stipulati ai sensi dall'art. 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è determinato da ciascuna università, anche in relazione ad eventuali finanziamenti esterni e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio, tra un minimo di euro 25 ed un massimo di euro 100, per ciascuna ora di insegnamento, secondo i parametri di cui al comma 2. I predetti importi si intendono al netto degli oneri a carico dell'amministrazione e sono comprensivi del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesse all'insegnamento erogato.
2. Entro gli importi di cui al comma 1 il trattamento economico è determinato dalle università in relazione a:
a) la tipologia dell'attività didattica o integrativa;
b) il numero degli studenti;
c) l'eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta;
d) le disponibilità di bilancio.
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