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D.M. MIUR 21.07.2011, n. 313

Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento. (G.U. 31.10.2011, n. 254)

Art. 1 -

1. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento stipulati ai sensi dall'art. 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è determinato da ciascuna università, anche in relazione ad eventuali finanziamenti esterni e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio, tra un minimo di euro 25 ed un massimo di euro 100, per ciascuna ora di insegnamento, secondo i parametri di cui al comma 2. I predetti importi si intendono al netto degli oneri a carico dell'amministrazione e sono comprensivi del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesse all'insegnamento erogato.

2. Entro gli importi di cui al comma 1 il trattamento economico è determinato dalle università in relazione a:

a) la tipologia dell'attività didattica o integrativa;

b) il numero degli studenti;

c) l'eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta;

d) le disponibilità di bilancio.

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