D.M. MIUR 21.07.2011, n. 313
Formula iniziale
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto l'art. 17, commi 95 e 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 settembre 2010, n. 17, recante disposizioni in relazione ai «Requisiti necessari dei corsi di studio»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto in particolare l'art. 23, comma 2, della predetta legge, ai sensi del quale «Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la val
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