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D.P.C.M. 19.07.2011

Determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999 n.482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per il triennio 2011-2013. (G.U. 29.10.2011, n. 253)

Art. 3 - Aspetti procedurali

1. Tutti i progetti hanno cadenza annuale e devono essere informati a criteri di economicità ed efficacia nello specifico ambito territoriale. Inoltre essi devono essere corredati dall'indicazione analitica delle spese da sostenere e da apposita relazione illustrativa dalla quale risultino chiaramente gli obiettivi che si intendono raggiungere con riferimento anche ai suddetti criteri informatori ed al ricorso, ove possibile, a forme di convenzionamento con altri enti ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

2. Nel caso in cui uno dei soggetti di cui all'art. 1 presenti una proposta con più progetti o, in caso preveda più interventi nello stesso progetto, deve indicarne l'ordine di priorità.

3. I progetti trasmessi debbono essere approvati dall'organo competente in base al rispettivo ordinamento. Per gli organi periferici dell'amministrazione statale è sufficiente che la richiesta provenga dal titolare dell'ufficio, trasmessa per conoscenza al Ministero competente.

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