D.P.R. 27.07.2011, n. 171
1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 3, comma 3, lettera a), del presente decreto, l'amministrazione, prima di concedere l'eventuale ulteriore periodo di assenza per malattia, dandone preventiva comunicazione all'interessato, procede all'accertamento delle condizioni di salute dello stesso, per il tramite dell'organo medico competente, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa. Ferma restando la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di superamento del periodo di comporto previsto dai contratti collettivi di riferimento, l'amministrazione procede ai sensi dell'articolo 8 se in seguito all'accertamento medico emerge un'inidoneità permanente psicofisica assoluta.
2. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e c), l'amministrazione può chiedere che il dipendente sia sottoposto a visita da parte dell'organo medico competente, al fine di verificare l'eventuale inidoneità relativa o assoluta, dandone immediata e contestuale comunicazione al dipendente interessato.
3. Se dall'accertamento medico risulta l'inidoneità psicofisica assoluta o relativa alla mansione l'amministrazione adotta i provvedimenti di cui all'articolo 7.
4. Nel caso di accertata inidoneità permanente assoluta, l'amministrazione procede ai sensi dell'articolo 8.
5. Le comunicazioni tra uffici previste dal presente regolamento sono effettuate ordinariamente per via telematica, in conformità a quanto previsto nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante Codice dell'Amministrazione digitale e nel rispetto della disciplina normativa di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, in materia
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