Legge 27.07.2011, n. 128
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1 settembre 2011.
2. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge è abrogato l'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62.
3. Decorsi dodici mesi dal termine di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominato, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria, nel quadro delle rispettive competenze, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che provvede al successivo inoltro alle Camere, una relazione sugli effetti delle disposizioni della presente legge sul settore del libro.
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