O.M. MIUR 21.07.2011, n. 64
1. La presente ordinanza ministeriale si applica al personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ai docenti di cui agli artt.43 e 44 della legge n. 270/82.
2. La presente ordinanza - nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2011/2012 secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto scuola è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati. A tal fine è valorizzata, tra l'altro, la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti e per il potenziamento delle attività dell'offerta formativa - per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero - tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l'attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante ai sensi dell'art. 10 comma 10 del C.C.N.L. 29.11.2007; in quest'ultimo caso la Direzione Regionale competente, contestualmente all'adozione del provvedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di emanazione della presente ordinanza ed hanno validità per l'anno
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