O.M. MIUR 21.07.2011, n. 64
1. Il personale docente, educativo ed A.T.A. perdente posto delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l'assetto delle aree territoriali di competenza, qualora abbia chiesto il rientro nella scuola di ex titolarità ai sensi dell'art. 20/bis, c. 2 lett. C), del C.C.N.I. 22.2.2011 e non l'abbia ottenuto, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione per rientrare nella scuola di ex titolarità e, in subordine, nel comune. La domanda va inviata all'Ufficio territoriale della provincia di attuale competenza. A tale personale si applica la precedenza di cui al successivo art. 8 c. 1 punto II e art. 18 comma 1 punto II.
2. Il personale docente, educativo ed A.T.A. delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l'assetto delle aree territoriali di competenza, qualora abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento per rientrare nella ex provincia di titolarità ai sensi dell'art. 20/bis, c. 2 lett. A), del C.C.N.I. 22.2.2011, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione in scuole o istituti della ex provincia di titolarità, a prescindere dalla situazione di esubero nel suo posto o classe di concorso. Il suddetto personale invia la domanda all'Ufficio territoriale della ex provincia di titolarità e partecipa alle operazioni di utilizzazione assieme al personale titolare nella suddetta provincia.
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