O.M. MIUR 21.07.2011, n. 64
Titolo I - Personale docente
1. Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici, e la costituzione di posti part time come definito nell'art. 3 della presente ordinanza, i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l'a.s. 2011/2012 sono:
a) i docenti in soprannumero sull'organico di titolarità, ivi compresi quelli in esubero nella scuola primaria titolari sulla provincia;
b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o negli 8 anni scolastici precedenti, che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nell'istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno del settennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l'a.s. 2011/2012 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2004/2005 e successivi;
c) i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.I. del 22.02.2011 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all'insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell'art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati a
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