O.M. MIUR 21.07.2011, n. 64
Titolo I - Personale docente
1. Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all'art. 9 della presente O.M., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I. del 22.02.2011.
I. Personale con gravi motivi di salute
a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);
b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);
II. Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
c) Personale docente che, a partire dall'a. s. 2004/2005 e/o successivi, chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d'ufficio (senza aver presentato domanda) nell'anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza prevale l'istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune, classe di concorso, posto sostegno).
III. Personale con disabilità
d) Personale docente con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
e) Personale docente che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.