O.M. MIUR 21.07.2011, n. 64
Titolo II - Personale educativo
1. Al personale educativo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le utilizzazioni ed assegnazione provvisorie del personale docente. In particolare in presenza di esubero provinciale si applica la disciplina per l'utilizzazione a domanda in altro ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno per i quali gli interessati siano in possesso del prescritto titolo. L'individuazione del personale soprannumerario va effettuata secondo l'ordine delle graduatorie unificate in base all'articolo 4 ter della Legge n. 333/ 2001.
2. Qualora presso istituzioni educative maschili esistano posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità femminile e, reciprocamente, presso istituzioni educative femminili posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità maschile, dovrà essere, inoltre, prevista la possibilità che le operazioni di utilizzazione, finalizzate alla copertura di detti posti, siano disposte nei confronti di tutto il personale educativo soprannumerario, prescindendo quindi dal relativo ruolo di appartenenza (ruolo maschile - ruolo femminile) e prioritariamente presso l'istituzione di precedente titolarità. Dovrà, infine, essere garantita l'utilizzazione del personale educativo presso l'Ufficio territorialmente competente, ai sensi dell'art. 73 della Legge n. 270/82.
3. Il personale educativo trasferito quale soprannumerario nell'ultimo settennio, che abbia richiesto in ciascun anno del settennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità, può richiedere l'utilizzazione nell'istituzione di precedente titolarità con precedenza rispetto agli altri aspiranti.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.